Gli URP provvedono al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti. Ulteriore innovazione venne apportata dalla legge n. 150/2000, la quale stabilisce all'articolo 6 che le attività di informazione ed i rapporti con gli organi di stampa si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione (rapporti con gli utenti singoli e associati) attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico.