Rilascio e durata
Il permesso di soggiorno è rilasciato per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso e non può comunque essere:
superiore a tre mesi per visite, affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno per turismo rilasciati dai Paesi Schengen)
superiore a sei mesi per lavoro stagionale, o a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione
superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati. E' rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali
superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari
Per richiesta di asilo e per emigrazione in un altro Paese sarà per la durata della procedura occorrente. Per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, sarà per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
Il permesso di soggiorno contiene l'indicazione del codice fiscale.
All'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (iscrizione al S.S.N.).